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Groups > it.diritto.condominio > #43391 > unrolled thread
| Started by | mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> |
|---|---|
| First post | 2026-03-28 14:07 +0100 |
| Last post | 2026-05-28 17:02 +0000 |
| Articles | 13 — 4 participants |
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Chiarimento 2 mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> - 2026-03-28 14:07 +0100
Re: Chiarimento 2 Cordy <s.cordera@libero.it.invalid> - 2026-04-03 09:53 +0200
Re: Chiarimento 2 mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> - 2026-04-03 11:50 +0200
Re: Chiarimento 2 Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> - 2026-04-04 14:29 +0000
Re: Chiarimento 2 Cordy <s.cordera@libero.it.invalid> - 2026-04-07 13:26 +0200
Re: Chiarimento 2 Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> - 2026-04-08 14:23 +0000
Re: Chiarimento 2 Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> - 2026-04-04 14:26 +0000
Re: Chiarimento 2 Tarantola <tarantola83@libero.it> - 2026-05-22 11:56 +0200
Re: Chiarimento 2 mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> - 2026-05-22 13:18 +0200
Re: Chiarimento 2 Tarantola <tarantola83@libero.it> - 2026-05-26 23:38 +0200
Re: Chiarimento 2 Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> - 2026-05-27 13:27 +0000
Re: Chiarimento 2 mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> - 2026-05-27 16:07 +0200
Re: Chiarimento 2 Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> - 2026-05-28 17:02 +0000
| From | mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> |
|---|---|
| Date | 2026-03-28 14:07 +0100 |
| Subject | Chiarimento 2 |
| Message-ID | <n2q25aF72uuU1@mid.individual.net> |
Mi riallaccio al precedente thread: "All'unanimità si delibera che tutti i lavori di manutenzione sulle parti comuni condominiali siano affidati ad artigiani o a ditte esterne." Questa delibera è del 2019, fino al 2021 c'era l'amministratore A, dal 2022 c'è l'amministratore B. Nel 2020 con l'esplosione del Covid chi faceva le pulizie è morto e se n'è incaricata una condomina d'accordo con A all'oscuro di tutti, nessuna delibera e A non l'ha mai citata nei verbali (ovviamente visto che c'era una delibera precedente che lo impediva). Poi è subentrato B, il primo anno ha scritto come A ma dal 2024 alla voce "pulizie parti comuni" ha iniziato a mettere il nome della condomina e si è scoperto tutto. Qual è il problema? Che la condomina non pulisce o meglio pulisce quando gli altri sono andati via (è una casa di villeggiatura e lei è l'unica che ci abita fissa), c'è un calendario pulizie che non rispetta, in pratica ci fa vivere nella merda. Dal momento che vuoi essere pagata devi pulire bene rispettando il calendario altrimenti te ne devi andare, imho. Posso far valere la delibera precedente per toglierle l'incarico? -- mangi (60, 494+260, MB) https://imgur.com/GpneVis https://imgur.com/UAkmOhX https://imgur.com/wMtiiO6 https://imgur.com/1NgwvFW "Un comunista quando parla mente, quando tace si nasconde, quando ha il potere ruba, quando lo perde picchia e distrugge tutto" (cit.)
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| From | Cordy <s.cordera@libero.it.invalid> |
|---|---|
| Date | 2026-04-03 09:53 +0200 |
| Message-ID | <10qnrm6$1pgfn$1@dont-email.me> |
| In reply to | #43391 |
Il 28/03/2026 14:07, mangi ha scritto: > Posso far valere la delibera precedente per toglierle l'incarico? > La delibera precedente si può usare per evitare problemi futuri. Per i pagamenti, vanno contestati entro 30 giorni dalla notizia (se hai ricevuto il verbale, dalla data di ricezione, mentre se eri presente in assemblea quando si è discusso del rendiconto a consuntivo, andava fatto in quel momento, durante l'assemblea, facendo verbalizzare l'opposizione al pagamento). NB: l'avvenuto pagamento con (anche successiva) approvazione assembleare, crea un precedente che indebolisce la posizione del condominio in un eventuale successivo giudizio. Un assente potrebbe (sempre nei 30 giorni) validamente impugnare la delibera perché contraria a delibera presa con 1000/1000. Poi, davanti ad un giudice, essendo contraria a deliberazione presa all'unanimità dei partecipanti al condominio, si potrebbe anche far valere la radicale nullità, ma è sempre materia scivolosa ed in ultima istanza dipende dal giudice. Io non rischierei, insomma: meglio mantenersi nei 30 giorni. Per il futuro, in ogni caso, se ho ben compreso la situazione, potreste fare così: nei periodi di vacanza, impresa ben organizzata (pagata da tutti seguendo il criterio dell'art. 1124 del Codice civile). Quando il periodo non interessa nessuno, se non la signora, se vuole si pulisce le scale e se non vuole vive nello sporco. Cioè, deliberate di far pulire quando fa comodo alla maggioranza e LASCIANDO IN VIGORE IL DIVIETO precedentemente deliberato. In questo modo, se la signora od un postino dovessero scivolare perché ha messo la cera su uno scalino o ha lasciato bagnato un pavimento, vale la responsabilità personale di chi ha fatto la cosa e non la responsabilità collettiva del condominio che non ha vigilato abbastanza. Se volete la completa "peace of mind", meglio far fare pulizie regolari da un'impresa in regola. Controllando che siano assicurati, presentino un DURC e mettano regolarmente il segnalino giallo di pavimento bagnato quando lavano. -- Ciao! Stefano
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| From | mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> |
|---|---|
| Date | 2026-04-03 11:50 +0200 |
| Message-ID | <n39gr6Fk9tjU1@mid.individual.net> |
| In reply to | #43403 |
Cordy ha scritto questo venerdì: > > La delibera precedente si può usare per evitare problemi futuri. Voglio usarla per toglierla di mezzo e il cambio di amministratore non ha aiutato, B non sapeva niente di quanto fatto da A. > Per i pagamenti, vanno contestati entro 30 giorni dalla notizia Nessuno vuole andare per vie legali, risolviamo tutto alla buona e nessuno rivuole indietro quanto percepito dalla tizia, è una poveraccia, chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto ma questa cosa deve finire. > Se volete la completa "peace of mind" meglio far fare pulizie regolari da > un'impresa in regola. Com'era fino al 2020. Chiarissimo. Grazie. -- mangi (60, 494+260, MB) https://imgur.com/GpneVis https://imgur.com/UAkmOhX https://imgur.com/wMtiiO6 https://imgur.com/1NgwvFW "Un comunista quando parla mente, quando tace si nasconde, quando ha il potere ruba, quando lo perde picchia e distrugge tutto" (cit.)
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| From | Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> |
|---|---|
| Date | 2026-04-04 14:29 +0000 |
| Message-ID | <Ne9AR.53552$s41.39208@usenetxs.com> |
| In reply to | #43404 |
On 2026-04-03, mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> wrote: > Cordy ha scritto questo venerdì: >> >> La delibera precedente si può usare per evitare problemi futuri. > > Voglio usarla per toglierla di mezzo e il cambio di amministratore non ha > aiutato, B non sapeva niente di quanto fatto da A. > >> Per i pagamenti, vanno contestati entro 30 giorni dalla notizia > > Nessuno vuole andare per vie legali, risolviamo tutto alla buona e nessuno > rivuole indietro quanto percepito dalla tizia, è una poveraccia, chi ha dato > ha dato e chi ha avuto ha avuto ma questa cosa deve finire. Per terminare "la cosa" basta una delibera con il quorum minimo previsto per l'incarico ad una impresa di pulizie (1/3 in seconda convocazione, basta che sia la maggioranza in millesimi e voti dei presenti). Non servono avvocati, ne garbugli legalesi ... Della serie "complicazioni affari semplici" ... >> Se volete la completa "peace of mind" meglio far fare pulizie regolari da >> un'impresa in regola. > > Com'era fino al 2020. > Chiarissimo. > Grazie. >
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| From | Cordy <s.cordera@libero.it.invalid> |
|---|---|
| Date | 2026-04-07 13:26 +0200 |
| Message-ID | <10r2pl9$2pok3$1@dont-email.me> |
| In reply to | #43406 |
Il 04/04/2026 16:29, Roberto Deboni DMIsr ha scritto: > Per terminare "la cosa" basta una delibera con il quorum minimo > previsto per l'incarico ad una impresa di pulizie (1/3 in seconda > convocazione, basta che sia la maggioranza in millesimi e voti dei > presenti). Ehm. No. La maggioranza dei presenti, in rappresentanza di almeno un terzo del valore della proprietà totale. Che potrebbe non essere "la maggioranza in millesimi e voti dei presenti". La "maggioranza dei voti" non esiste proprio, nella legge. Un caso di scuola, per capirci. Tre condomini presenti. Uno ha i 650 millesimi, gli altri due insieme 350. Si vota ed i due con 350 millesimi approvano le pulizie. Hanno la maggioranza, in rappresentanza di ALMENO un terzo dei millesimi, quindi delibera valida (2 contro 1 E almeno un terzo). Nella stessa situazione, con 680 e 320 millesimi, il tizio con più di due terzi (666,6666666...) dei millesimi blocca la delibera per insufficiente rappresentanza del valore della proprietà, invece. Mi sembra un modo poco chiaro d'esprimersi e quindi ho preferito precisare meglio. Taluni ad esempio non conteggiano nel calcolo capitario (in base alle teste, dal latino caput, testa) le deleghe, sbagliando. Una persona che è stata delegata vota per sé e per il delegante (DUE voti capitari). > Non servono avvocati, ne garbugli legalesi ... > Della serie "complicazioni affari semplici" ... Beh, certo. Salvo poi piangere, dopo. Meglio informarsi prima, come sta facendo il nostro amico, direi. -- Ciao! Stefano
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| From | Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> |
|---|---|
| Date | 2026-04-08 14:23 +0000 |
| Message-ID | <XxtBR.193029$T81.97511@usenetxs.com> |
| In reply to | #43407 |
On 2026-04-07, Cordy <s.cordera@libero.it.invalid> wrote: > Il 04/04/2026 16:29, Roberto Deboni DMIsr ha scritto: > >> Per terminare "la cosa" basta una delibera con il quorum minimo >> previsto per l'incarico ad una impresa di pulizie (1/3 in seconda >> convocazione, basta che sia la maggioranza in millesimi e voti dei >> presenti). > > > Ehm. No. La maggioranza dei presenti, in rappresentanza di almeno un > terzo del valore della proprietà totale. Esattamente. In seconda convocazione. > Che potrebbe non essere "la maggioranza in millesimi e voti > dei presenti". Ovvio. > La "maggioranza dei voti" non esiste proprio, nella legge. Continua ad inventarsi giurisprudenza ? Con i quorum di presenza richiesti, come precisato pedantemente da lei, allora, in mancanza del criterio della "maggioranza" (semplice o qualificata che sia), che lei ha appena affermato "NON ESISTE PROPRIO", quale criterio applica per dichiarare una delibera come approvata ? > Un caso di scuola, per capirci. Scuola ? > Tre condomini presenti. Uno ha i 650 > millesimi, gli altri due insieme 350. Si vota ed i due con 350 millesimi > approvano le pulizie. Hanno la maggioranza, in rappresentanza di ALMENO > un terzo dei millesimi, quindi delibera valida (2 contro 1 E almeno un > terzo). Esempio pedante. > Nella stessa situazione, con 680 e 320 millesimi, il tizio con più di > due terzi (666,6666666...) dei millesimi blocca la delibera per > insufficiente rappresentanza del valore della proprietà, invece. Questo almeno e' esempio esplicativo, che sarebbe stato altrettanto chiaro senza la premessa prolissa dell'esempio senza storia. > Mi sembra un modo poco chiaro d'esprimersi e quindi ho preferito > precisare meglio. Come detto, ho ritenuto evitare di mettere pedantemente i puntini sulle "i", perche' l'oggetto di questa discussione non era una domanda di chi chiedeva info sulla valdita' di una delibera per le pulizie, ma bensi' se si dovesse applicare il criterio dell'unanimita', solo perche', una volta (a dire la verita' e' frequente a causa di una cultura diffusa della sudditanza di chi ha dubbi a favore di maggioranze militanti) e' capitato che la delibera avesse ottenuto un voto unanime (cosa che e' apparso dal suo modo di esprimersi poco chiaro ... e guardi che le ho spalancato la porta per una dignitosa retromarcia). > Taluni ad esempio non conteggiano nel calcolo > capitario (in base alle teste, dal latino caput, testa) le deleghe, > sbagliando. Divagazione ... > Una persona che è stata delegata vota per sé e per il delegante (DUE > voti capitari). Naturalmente. >> Non servono avvocati, ne garbugli legalesi ... >> Della serie "complicazioni affari semplici" ... > > > Beh, certo. Salvo poi piangere, dopo. Meglio informarsi prima, come sta > facendo il nostro amico, direi. Veramente io vedo la gente piangere (a suon di fatture degli avvocati) perche', invece di seguire la linea piu' semplice e ovvia, si fanno abbindolare dai cavilli, dalle complicazioni. Ad esempio, in questa discussione: si tratta solo di deliberare sull'incarico del servizio di pulizie. Cosa prevista come delibera ordinaria. Quindi tutta la discussione su un divieto o meno di far svolgere le pulizie internamente cade automaticamente. E' solo una divagazione che tira fuori l'avvocato azzeccagarbugli affermando, magari, che occorre fare attenzione ai dettagli, per non piangere dopo .... quando in realta' sono proprio i dettagli che sta aggiungendo che potranno portare a pianti e stridore di denti (girone dantesco giuridico ...). E a conti fatti, quella stessa delibera di "divieto" non ha alcun senso pratico, direi che siamo al limite di una causa per emulazione (a proposito di "pianti"). Bastava incaricare un impresa e il problema della "condomina" era risolto. La delibera di "divieto" in se', essendo superflua allo scopo potrebbe segnalare ad un giudice attento l'intento di un "dispetto" verso la condomina incriminata dall'assemblea. Appunto, un atto di emulazione. Se la condomina avesse un buon avvocato, potrebbe, lei' si, fare piangere il resto del condominio. Non per il fatto di non avere piu' dato l'incarico di pulizia (cosa di cui non ha alcun diritto, l'assegnazione di un servizio e' totalmente nella libera volonta' assembleare), ma delle modalita' "giuridicamente aggressive perche' non necessarie" usate.
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| From | Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> |
|---|---|
| Date | 2026-04-04 14:26 +0000 |
| Message-ID | <1c9AR.53550$s41.31123@usenetxs.com> |
| In reply to | #43403 |
On 2026-04-03, Cordy <s.cordera@libero.it.invalid> wrote: 8>< ---- > Un assente potrebbe (sempre nei 30 giorni) validamente impugnare la > delibera perché contraria a delibera presa con 1000/1000. ATTENZIONE! Questo tizio afferma che qualsiasi delibera presa con 1000/1000 acquisice lo status di delibera che richieda in ogni caso 1000/1000. In realta', qualsiasi delibera CHE NON RICHIEDE l'unanimita', non modifica il suo quorum solo, se per caso, un giorno, venisse votata con 1000/1000. Ad esempio, una delibera il cui quorum minimo previsto dalla legge per la sua validita' sia di 333,34 millesimi in seconda convocazione, anche se in precedenza era stata approvata con 1000/1000, puo' essere revocata con un 333,35 millesimi a favore della modifica/revoca anche se ci fossero 333,34 contrari. Attenti! In quanto a lei, non ha ancora mostrato la giurisprudenza, che a suo parare, modifica il quorum di una delibera da maggioranza a unanimita' solo perche', un giorno, era stata votata 1000/1000.
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| From | Tarantola <tarantola83@libero.it> |
|---|---|
| Date | 2026-05-22 11:56 +0200 |
| Message-ID | <10up992$1ct6a$3@dont-email.me> |
| In reply to | #43391 |
Il 28/03/2026 14:07, mangi ha scritto: > Posso far valere la delibera precedente per toglierle l'incarico? Se lavora di merda puoi far valere l'inadempimento contrattuale senza entrare in gineprai.
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| From | mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> |
|---|---|
| Date | 2026-05-22 13:18 +0200 |
| Message-ID | <n7ascaF6bpbU1@mid.individual.net> |
| In reply to | #43431 |
Tarantola ha scritto questo venerdì: > > Se lavora di merda puoi far valere l'inadempimento contrattuale senza > entrare in gineprai. Non c'è nessun contratto. Cmq abbiamo risolto, grazie. -- mangi (60, 494+260, MB) https://imgur.com/GpneVis https://imgur.com/UAkmOhX https://imgur.com/wMtiiO6 https://imgur.com/1NgwvFW "Un comunista quando parla mente, quando tace si nasconde, quando ha il potere ruba, quando lo perde picchia e distrugge tutto" (cit.)
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| From | Tarantola <tarantola83@libero.it> |
|---|---|
| Date | 2026-05-26 23:38 +0200 |
| Message-ID | <10v53s1$2cbtb$1@dont-email.me> |
| In reply to | #43432 |
Il 22/05/2026 13:18, mangi ha scritto: >> Se lavora di merda puoi far valere l'inadempimento contrattuale senza >> entrare in gineprai. > > Non c'è nessun contratto. Il contratto c'è sempre.
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| From | Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> |
|---|---|
| Date | 2026-05-27 13:27 +0000 |
| Message-ID | <yjCRR.36$eDa2.20@usenetxs.com> |
| In reply to | #43433 |
On 2026-05-26, Tarantola <tarantola83@libero.it> wrote: > Il 22/05/2026 13:18, mangi ha scritto: > >>> Se lavora di merda puoi far valere l'inadempimento contrattuale senza >>> entrare in gineprai. >> >> Non c'è nessun contratto. > > Il contratto c'è sempre. Al suo interlocutore: "Un contratto e' un accordo tra due o piu' parti volto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale." Se non e' un contratto l'accordo su come gestire la spesa del servizio di pulizia ... allora, cosa e' "contratto" ? :-)
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| From | mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> |
|---|---|
| Date | 2026-05-27 16:07 +0200 |
| Message-ID | <n7oc4vF9tpcU1@mid.individual.net> |
| In reply to | #43433 |
Tarantola ha scritto questo martedì: > > Il contratto c'è sempre. Sono accordi a voce come faceva mio nonno un secolo fa. E' più chiaro così? -- mangi (60, 494+260, MB) https://imgur.com/GpneVis https://imgur.com/UAkmOhX https://imgur.com/wMtiiO6 https://imgur.com/1NgwvFW "Un comunista quando parla mente, quando tace si nasconde, quando ha il potere ruba, quando lo perde picchia e distrugge tutto" (cit.)
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| From | Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> |
|---|---|
| Date | 2026-05-28 17:02 +0000 |
| Message-ID | <yy_RR.4218$b6%c.3941@usenetxs.com> |
| In reply to | #43435 |
On 2026-05-27, mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> wrote:
> Tarantola ha scritto questo martedì:
>>
>> Il contratto c'è sempre.
>
> Sono accordi a voce come faceva mio nonno un secolo fa.
Cioe' un contratto verbale.
Basta avere due testimoni perche' abbia pieno valore giuridico
al pari di una carta scritta.
Peralto se la parole vengono scritte nel verbale, il
contratto diventa pure scritto.
Molti credono che una promessa fatta parlando non abbia
piu' valore di tanto, ma se si discute in un gruppo di
diritto ("it.DIRITTO.condominio") e' saggio ricordare
il peso giuridico delle promesse verbali.
> E' più chiaro così?
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