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Groups > it.diritto.condominio > #43391 > unrolled thread

Chiarimento 2

Started bymangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it>
First post2026-03-28 14:07 +0100
Last post2026-05-28 17:02 +0000
Articles 13 — 4 participants

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Contents

  Chiarimento 2 mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> - 2026-03-28 14:07 +0100
    Re: Chiarimento 2 Cordy <s.cordera@libero.it.invalid> - 2026-04-03 09:53 +0200
      Re: Chiarimento 2 mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> - 2026-04-03 11:50 +0200
        Re: Chiarimento 2 Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> - 2026-04-04 14:29 +0000
          Re: Chiarimento 2 Cordy <s.cordera@libero.it.invalid> - 2026-04-07 13:26 +0200
            Re: Chiarimento 2 Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> - 2026-04-08 14:23 +0000
      Re: Chiarimento 2 Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> - 2026-04-04 14:26 +0000
    Re: Chiarimento 2 Tarantola <tarantola83@libero.it> - 2026-05-22 11:56 +0200
      Re: Chiarimento 2 mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> - 2026-05-22 13:18 +0200
        Re: Chiarimento 2 Tarantola <tarantola83@libero.it> - 2026-05-26 23:38 +0200
          Re: Chiarimento 2 Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> - 2026-05-27 13:27 +0000
          Re: Chiarimento 2 mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> - 2026-05-27 16:07 +0200
            Re: Chiarimento 2 Roberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it> - 2026-05-28 17:02 +0000

#43391 — Chiarimento 2

Frommangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it>
Date2026-03-28 14:07 +0100
SubjectChiarimento 2
Message-ID<n2q25aF72uuU1@mid.individual.net>
Mi riallaccio al precedente thread:
"All'unanimità si delibera che tutti i lavori di manutenzione sulle parti
comuni
condominiali siano affidati ad artigiani o a ditte esterne."
Questa delibera è del 2019, fino al 2021 c'era l'amministratore A, dal 2022 c'è
l'amministratore B.
Nel 2020 con l'esplosione del Covid chi faceva le pulizie è morto e se n'è
incaricata una condomina d'accordo con A all'oscuro di tutti, nessuna delibera
e A non l'ha mai citata nei verbali (ovviamente visto che c'era una delibera
precedente che lo impediva).
Poi è subentrato B, il primo anno ha scritto come A ma dal 2024 alla voce
"pulizie parti comuni" ha iniziato a mettere il nome della condomina e si è
scoperto tutto.
Qual è il problema? Che la condomina non pulisce o meglio pulisce quando gli
altri sono andati via (è una casa di villeggiatura e lei è l'unica che ci
abita fissa), c'è un calendario pulizie che non rispetta, in pratica ci fa
vivere nella merda.
Dal momento che vuoi essere pagata devi pulire bene rispettando il calendario
altrimenti te ne devi andare, imho.
Posso far valere la delibera precedente per toglierle l'incarico?

-- 
mangi (60, 494+260, MB)
https://imgur.com/GpneVis
https://imgur.com/UAkmOhX
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https://imgur.com/1NgwvFW
"Un comunista quando parla mente,
quando tace si nasconde,
quando ha il potere ruba,
quando lo perde picchia e distrugge tutto" (cit.)

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#43403

FromCordy <s.cordera@libero.it.invalid>
Date2026-04-03 09:53 +0200
Message-ID<10qnrm6$1pgfn$1@dont-email.me>
In reply to#43391
Il 28/03/2026 14:07, mangi ha scritto:
> Posso far valere la delibera precedente per toglierle l'incarico?
> 


La delibera precedente si può usare per evitare problemi futuri.
Per i pagamenti, vanno contestati entro 30 giorni dalla notizia (se hai 
ricevuto il verbale, dalla data di ricezione, mentre se eri presente in 
assemblea quando si è discusso del rendiconto a consuntivo, andava fatto 
in quel momento, durante l'assemblea, facendo verbalizzare l'opposizione 
al pagamento). NB: l'avvenuto pagamento con (anche successiva) 
approvazione assembleare, crea un precedente che indebolisce la 
posizione del condominio in un eventuale successivo giudizio.

Un assente potrebbe (sempre nei 30 giorni) validamente impugnare la 
delibera perché contraria a delibera presa con 1000/1000.

Poi, davanti ad un giudice, essendo contraria a deliberazione presa 
all'unanimità dei partecipanti al condominio, si potrebbe anche far 
valere la radicale nullità, ma è sempre materia scivolosa ed in ultima 
istanza dipende dal giudice. Io non rischierei, insomma: meglio 
mantenersi nei 30 giorni.

Per il futuro, in ogni caso, se ho ben compreso la situazione, potreste 
fare così: nei periodi di vacanza, impresa ben organizzata (pagata da 
tutti seguendo il criterio dell'art. 1124 del Codice civile).

Quando il periodo non interessa nessuno, se non la signora, se vuole si 
pulisce le scale e se non vuole vive nello sporco. Cioè, deliberate di 
far pulire quando fa comodo alla maggioranza e LASCIANDO IN VIGORE IL 
DIVIETO precedentemente deliberato. In questo modo, se la signora od un 
postino dovessero scivolare perché ha messo la cera su uno scalino o ha 
lasciato bagnato un pavimento, vale la responsabilità personale di chi 
ha fatto la cosa e non la responsabilità collettiva del condominio che 
non ha vigilato abbastanza. Se volete la completa "peace of mind", 
meglio far fare pulizie regolari da un'impresa in regola. Controllando 
che siano assicurati, presentino un DURC e mettano regolarmente il 
segnalino giallo di pavimento bagnato quando lavano.


-- 
Ciao!
Stefano

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#43404

Frommangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it>
Date2026-04-03 11:50 +0200
Message-ID<n39gr6Fk9tjU1@mid.individual.net>
In reply to#43403
Cordy ha scritto questo venerdì:
>
> La delibera precedente si può usare per evitare problemi futuri.

Voglio usarla per toglierla di mezzo e il cambio di amministratore non ha
aiutato, B non sapeva niente di quanto fatto da A.

> Per i pagamenti, vanno contestati entro 30 giorni dalla notizia 

Nessuno vuole andare per vie legali, risolviamo tutto alla buona e nessuno
rivuole indietro quanto percepito dalla tizia, è una poveraccia, chi ha dato
ha dato e chi ha avuto ha avuto ma questa cosa deve finire.

> Se volete la completa "peace of mind" meglio far fare pulizie regolari da 
> un'impresa in regola. 

Com'era fino al 2020.
Chiarissimo.
Grazie.

-- 
mangi (60, 494+260, MB)
https://imgur.com/GpneVis
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https://imgur.com/1NgwvFW
"Un comunista quando parla mente,
quando tace si nasconde,
quando ha il potere ruba,
quando lo perde picchia e distrugge tutto" (cit.)

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#43406

FromRoberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it>
Date2026-04-04 14:29 +0000
Message-ID<Ne9AR.53552$s41.39208@usenetxs.com>
In reply to#43404
On 2026-04-03, mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> wrote:
> Cordy ha scritto questo venerdì:
>>
>> La delibera precedente si può usare per evitare problemi futuri.
>
> Voglio usarla per toglierla di mezzo e il cambio di amministratore non ha
> aiutato, B non sapeva niente di quanto fatto da A.
>
>> Per i pagamenti, vanno contestati entro 30 giorni dalla notizia 
>
> Nessuno vuole andare per vie legali, risolviamo tutto alla buona e nessuno
> rivuole indietro quanto percepito dalla tizia, è una poveraccia, chi ha dato
> ha dato e chi ha avuto ha avuto ma questa cosa deve finire.

Per terminare "la cosa" basta una delibera con il quorum minimo
previsto per l'incarico ad una impresa di pulizie (1/3 in seconda
convocazione, basta che sia la maggioranza in millesimi e voti dei
presenti).
Non servono avvocati, ne garbugli legalesi ...
Della serie "complicazioni affari semplici" ...

>> Se volete la completa "peace of mind" meglio far fare pulizie regolari da 
>> un'impresa in regola. 
>
> Com'era fino al 2020.
> Chiarissimo.
> Grazie.
>

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#43407

FromCordy <s.cordera@libero.it.invalid>
Date2026-04-07 13:26 +0200
Message-ID<10r2pl9$2pok3$1@dont-email.me>
In reply to#43406
Il 04/04/2026 16:29, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:

> Per terminare "la cosa" basta una delibera con il quorum minimo
> previsto per l'incarico ad una impresa di pulizie (1/3 in seconda
> convocazione, basta che sia la maggioranza in millesimi e voti dei
> presenti).


Ehm. No. La maggioranza dei presenti, in rappresentanza di almeno un 
terzo del valore della proprietà totale. Che potrebbe non essere "la 
maggioranza in millesimi e voti dei presenti". La "maggioranza dei voti" 
non esiste proprio, nella legge.

Un caso di scuola, per capirci. Tre condomini presenti. Uno ha i 650 
millesimi, gli altri due insieme 350. Si vota ed i due con 350 millesimi 
approvano le pulizie. Hanno la maggioranza, in rappresentanza di ALMENO 
un terzo dei millesimi, quindi delibera valida (2 contro 1 E almeno un 
terzo).
Nella stessa situazione, con 680 e 320 millesimi, il tizio con più di 
due terzi (666,6666666...) dei millesimi blocca la delibera per 
insufficiente rappresentanza del valore della proprietà, invece.

Mi sembra un modo poco chiaro d'esprimersi e quindi ho preferito 
precisare meglio. Taluni ad esempio non conteggiano nel calcolo 
capitario (in base alle teste, dal latino caput, testa) le deleghe, 
sbagliando.
Una persona che è stata delegata vota per sé e per il delegante (DUE 
voti capitari).

> Non servono avvocati, ne garbugli legalesi ...
> Della serie "complicazioni affari semplici" ...


Beh, certo. Salvo poi piangere, dopo. Meglio informarsi prima, come sta 
facendo il nostro amico, direi.



-- 
Ciao!
Stefano

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#43408

FromRoberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it>
Date2026-04-08 14:23 +0000
Message-ID<XxtBR.193029$T81.97511@usenetxs.com>
In reply to#43407
On 2026-04-07, Cordy <s.cordera@libero.it.invalid> wrote:
> Il 04/04/2026 16:29, Roberto Deboni DMIsr ha scritto:
>
>> Per terminare "la cosa" basta una delibera con il quorum minimo
>> previsto per l'incarico ad una impresa di pulizie (1/3 in seconda
>> convocazione, basta che sia la maggioranza in millesimi e voti dei
>> presenti).
>
>
> Ehm. No. La maggioranza dei presenti, in rappresentanza di almeno un 
> terzo del valore della proprietà totale.

Esattamente. In seconda convocazione.

> Che potrebbe non essere "la maggioranza in millesimi e voti
> dei presenti".

Ovvio.

> La "maggioranza dei voti" non esiste proprio, nella legge.

Continua ad inventarsi giurisprudenza ?
Con i quorum di presenza richiesti, come precisato pedantemente
da lei, allora, in mancanza del criterio della "maggioranza"
(semplice o qualificata che sia), che lei ha appena affermato
"NON ESISTE PROPRIO", quale criterio applica
per dichiarare una delibera come approvata ?
 
> Un caso di scuola, per capirci.

Scuola ?

> Tre condomini presenti. Uno ha i 650 
> millesimi, gli altri due insieme 350. Si vota ed i due con 350 millesimi 
> approvano le pulizie. Hanno la maggioranza, in rappresentanza di ALMENO 
> un terzo dei millesimi, quindi delibera valida (2 contro 1 E almeno un 
> terzo).

Esempio pedante.

> Nella stessa situazione, con 680 e 320 millesimi, il tizio con più di 
> due terzi (666,6666666...) dei millesimi blocca la delibera per 
> insufficiente rappresentanza del valore della proprietà, invece.

Questo almeno e' esempio esplicativo, che sarebbe stato
altrettanto chiaro senza la premessa prolissa dell'esempio
senza storia.

> Mi sembra un modo poco chiaro d'esprimersi e quindi ho preferito 
> precisare meglio.

Come detto, ho ritenuto evitare di mettere pedantemente i
puntini sulle "i", perche' l'oggetto di questa discussione
non era una domanda di chi chiedeva info sulla valdita'
di una delibera per le pulizie, ma bensi' se si dovesse
applicare il criterio dell'unanimita', solo perche', una volta
(a dire la verita' e' frequente a causa di una cultura
diffusa della sudditanza di chi ha dubbi a favore di
maggioranze militanti) e' capitato che la delibera avesse
ottenuto un voto unanime (cosa che e' apparso dal suo modo di
esprimersi poco chiaro ... e guardi che le ho spalancato
la porta per una dignitosa retromarcia).

> Taluni ad esempio non conteggiano nel calcolo 
> capitario (in base alle teste, dal latino caput, testa) le deleghe, 
> sbagliando.

Divagazione ...

> Una persona che è stata delegata vota per sé e per il delegante (DUE 
> voti capitari).

Naturalmente.

>> Non servono avvocati, ne garbugli legalesi ...
>> Della serie "complicazioni affari semplici" ...
>
>
> Beh, certo. Salvo poi piangere, dopo. Meglio informarsi prima, come sta 
> facendo il nostro amico, direi.

Veramente io vedo la gente piangere (a suon di fatture
degli avvocati) perche', invece di seguire la linea piu'
semplice e ovvia, si fanno abbindolare dai cavilli,
dalle complicazioni.

Ad esempio, in questa discussione: si tratta solo di deliberare
sull'incarico del servizio di pulizie. Cosa prevista come
delibera ordinaria. Quindi tutta la discussione su un divieto
o meno di far svolgere le pulizie internamente cade automaticamente.
E' solo una divagazione che tira fuori l'avvocato azzeccagarbugli
affermando, magari, che occorre fare attenzione ai dettagli,
per non piangere dopo .... quando in realta' sono proprio i
dettagli che sta aggiungendo che potranno portare a pianti
e stridore di denti (girone dantesco giuridico ...).

E a conti fatti, quella stessa delibera di "divieto" non ha
alcun senso pratico, direi che siamo al limite di una
causa per emulazione (a proposito di "pianti").
Bastava incaricare un impresa e il problema della "condomina"
era risolto. La delibera di "divieto" in se', essendo superflua
allo scopo potrebbe segnalare ad un giudice attento l'intento
di un "dispetto" verso la condomina incriminata dall'assemblea.
Appunto, un atto di emulazione. Se la condomina avesse un
buon avvocato, potrebbe, lei' si, fare piangere il resto
del condominio. Non per il fatto di non avere piu' dato l'incarico
di pulizia (cosa di cui non ha alcun diritto, l'assegnazione di
un servizio e' totalmente nella libera volonta' assembleare),
ma delle modalita' "giuridicamente aggressive perche' non
necessarie" usate.

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#43405

FromRoberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it>
Date2026-04-04 14:26 +0000
Message-ID<1c9AR.53550$s41.31123@usenetxs.com>
In reply to#43403
On 2026-04-03, Cordy <s.cordera@libero.it.invalid> wrote:

8>< ----

> Un assente potrebbe (sempre nei 30 giorni) validamente impugnare la 
> delibera perché contraria a delibera presa con 1000/1000.

ATTENZIONE!
Questo tizio afferma che qualsiasi delibera presa con 1000/1000
acquisice lo status di delibera che richieda in ogni caso 1000/1000.

In realta', qualsiasi delibera CHE NON RICHIEDE l'unanimita', non
modifica il suo quorum solo, se per caso, un giorno, venisse votata
con 1000/1000.

Ad esempio, una delibera il cui quorum minimo previsto dalla
legge per la sua validita' sia di 333,34 millesimi in seconda
convocazione, anche se in precedenza era stata approvata con
1000/1000, puo' essere revocata con un 333,35 millesimi a
favore della modifica/revoca anche se ci fossero 333,34 contrari.

Attenti!

In quanto a lei, non ha ancora mostrato la giurisprudenza,
che a suo parare, modifica il quorum di una delibera da maggioranza
a unanimita' solo perche', un giorno, era stata votata 1000/1000.

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#43431

FromTarantola <tarantola83@libero.it>
Date2026-05-22 11:56 +0200
Message-ID<10up992$1ct6a$3@dont-email.me>
In reply to#43391
Il 28/03/2026 14:07, mangi ha scritto:

> Posso far valere la delibera precedente per toglierle l'incarico?

Se lavora di merda puoi far valere l'inadempimento contrattuale senza 
entrare in gineprai.

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#43432

Frommangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it>
Date2026-05-22 13:18 +0200
Message-ID<n7ascaF6bpbU1@mid.individual.net>
In reply to#43431
Tarantola ha scritto questo venerdì:
>
> Se lavora di merda puoi far valere l'inadempimento contrattuale senza 
> entrare in gineprai.

Non c'è nessun contratto.
Cmq abbiamo risolto, grazie.

-- 
mangi (60, 494+260, MB)
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"Un comunista quando parla mente,
quando tace si nasconde,
quando ha il potere ruba,
quando lo perde picchia e distrugge tutto" (cit.)

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#43433

FromTarantola <tarantola83@libero.it>
Date2026-05-26 23:38 +0200
Message-ID<10v53s1$2cbtb$1@dont-email.me>
In reply to#43432
Il 22/05/2026 13:18, mangi ha scritto:

>> Se lavora di merda puoi far valere l'inadempimento contrattuale senza
>> entrare in gineprai.
> 
> Non c'è nessun contratto.

Il contratto c'è sempre.

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#43434

FromRoberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it>
Date2026-05-27 13:27 +0000
Message-ID<yjCRR.36$eDa2.20@usenetxs.com>
In reply to#43433
On 2026-05-26, Tarantola <tarantola83@libero.it> wrote:
> Il 22/05/2026 13:18, mangi ha scritto:
>
>>> Se lavora di merda puoi far valere l'inadempimento contrattuale senza
>>> entrare in gineprai.
>> 
>> Non c'è nessun contratto.
>
> Il contratto c'è sempre.

Al suo interlocutore:

"Un contratto e' un accordo tra due o piu' parti volto a
 costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico
 a contenuto patrimoniale."

Se non e' un contratto l'accordo su come gestire la spesa
del servizio di pulizia ... allora, cosa e' "contratto" ? :-)

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#43435

Frommangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it>
Date2026-05-27 16:07 +0200
Message-ID<n7oc4vF9tpcU1@mid.individual.net>
In reply to#43433
Tarantola ha scritto questo martedì:
> 
> Il contratto c'è sempre.

Sono accordi a voce come faceva mio nonno un secolo fa.
E' più chiaro così?

-- 
mangi (60, 494+260, MB)
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"Un comunista quando parla mente,
quando tace si nasconde,
quando ha il potere ruba,
quando lo perde picchia e distrugge tutto" (cit.)

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#43436

FromRoberto Deboni DMIsr <news@analisienergie.it>
Date2026-05-28 17:02 +0000
Message-ID<yy_RR.4218$b6%c.3941@usenetxs.com>
In reply to#43435
On 2026-05-27, mangi <nonscrivetemiaquestamail@tiscali.it> wrote:
> Tarantola ha scritto questo martedì:
>> 
>> Il contratto c'è sempre.
>
> Sono accordi a voce come faceva mio nonno un secolo fa.

Cioe' un contratto verbale.
Basta avere due testimoni perche' abbia pieno valore giuridico
al pari di una carta scritta.
Peralto se la parole vengono scritte nel verbale, il
contratto diventa pure scritto.

Molti credono che una promessa fatta parlando non abbia
piu' valore di tanto, ma se si discute in un gruppo di
diritto ("it.DIRITTO.condominio") e' saggio ricordare 
il peso giuridico delle promesse verbali.

> E' più chiaro così?

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